Autore: Dipendenti in Cloud
Nell’ultimo capitolo di questa guida, vogliamo parlarti di una situazione che sempre più spesso si verifica nelle aziende: la necessità di ricorrere a collaborazioni occasionali con professionisti esterni. In questi casi, può accadere che il professionista si trovi ad affrontare spese di cui poi chiederà il rimborso all’azienda che gli ha affidato l’incarico. Nei prossimi paragrafi, scoprirai come funziona il rimborso spese professionisti, sia dal punto di vista pratico che da quello fiscale.
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della tua Azienda.
Le spese per vitto e alloggio affrontate dal libero professionista nello svolgimento di un incarico affidatogli da un’azienda vanno poste a carico dell’azienda stessa. Per farlo ci sono due opzioni:
A seconda del tipo di approccio scelto, cambiano le regole fiscali applicabili, ma non solo. Vediamo nel dettaglio le differenze tra le due possibilità a tua disposizione entrambe regolate dall’articolo 54, comma 5, del Tuir.
L’art. 54, comma 5, del TUIR stabilisce che le spese relative a prestazioni alberghiere (alloggio) e a somministrazioni di alimenti e bevande (vitto) pagate direttamente dall’azienda “non costituiscono compensi in natura per il professionista e non partecipano quindi alla formazione del reddito di lavoro autonomo dello stesso”. Su queste somme quindi il professionista non paga tasse. Ecco le regole da seguire:
In sintesi, possiamo dire che in questo caso non siamo di fronte a un vero e proprio rimborso spese professionisti: è l’azienda infatti a farsi carico fin dall’inizio della spesa, esonerando il professionista da qualunque obbligo fiscale e burocratico.
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La seconda possibilità è che le spese di vitto e alloggio siano pagate direttamente dal professionista, che poi le addebita al cliente inserendole nella fattura per il lavoro commissionatogli. La procedura, in sintesi, sarebbe questa:
Riguardo a quest’ultimo aspetto, sempre in base a quanto stabilito dall’articolo 54, comma 5, del TUIR (come, in ultima battuta, modificato dalla legge n. 81 del 2017) occorre distinguere tra:
A prescindere dal tipo di rimborso scelto, comunque, le spese entrano a far parte del compenso del professionista e quindi prevedono il calcolo della ritenuta d’acconto, sono soggette alla rivalsa previdenziale e sono imponibili Iva.